LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE (Legge 6 dicembre 1991, n. 394)
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La LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE (Legge 6 dicembre 1991, n. 394)
detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette,
al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturale del paese.
Costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche,
o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
I territori nei quali siano presenti i valori, specie se vulnerabili,
sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione,
allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali,
di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche,
di biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi naturali,
di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale,
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica,
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
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