Le leggi sulla Protezione Civile

L.R. 23/89

La L.R. 23/89, che istituisce le Gev nella Regione Emilia-Romagna, dichiara nell’art. 3 lettera d) che le GEV “collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico”.

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (Deliberazione legislativa n. 154/2005 della REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Le NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATOE ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (Deliberazione legislativa n. 154/2005 della REGIONE EMILIA-ROMAGNA) sono strutturate in DISPOSIZIONI GENERALI , SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. In particolare sono interessanti del TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE , è la dove al CAPO II - Rete operativa di protezione civile, Sezione II - Volontariato di protezione civile troviamo gli articoli:
Art. 17 Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
Art. 18 Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
Art. 19 Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

Associazione Corpo guardie giur. ecolog. volontarie
Sede in Via P.Colletta 6 42124 - REGGIO EMILIA , tel 335201316, fax 0522393474, email info@ggev.re.it.; Partita IVA: 91022330350
Click qui per tornare alla Home Page
counter
Copyright © 2007-2008 www.ggev.re.it All Rights Reserved.